Prendere consapevolezza dei propri rischi: il caso dell’IMPIEGATO

impiegato

Professione: Impiegato

  • Sesso: M
  • Data di nascita: 30/01/1989
  • Stato civile: Libero
  • Figli a carico: 0
  • Reddito annuale lordo: € 23.400
  • Anzianità contributiva: 4 anni e 4 mesi

Dopo aver preso in esame il caso dell’INSEGNANTE ed il caso dell’AVVOCATO, mi trovo a considerare la situazione dell’IMPIEGATO, figura ricercatissima ed ambitissima in Italia, data l’opinione diffusa secondo cui un posto da impiegato garantisce una vita serena e sicura e rispetto alla quale lo Stato interviene per garantire assistenza sanitaria e pensione adeguata.

Purtroppo questo era vero fino agli anni ‘90, quando l’economia italiana viaggiava a ritmi decisamente migliori, mentre adesso le cose sono cambiate notevolmente.

Guardiamole insieme…

Cosa succede, a te IMPIEGATO, se a causa di una malattia o di un infortunio subisci un’invalidità temporanea o permanente?

Nel caso preso in esame vediamo, nel dettaglio, cosa riconoscerebbero INAIL ed INPS in relazione alle diverse percentuali di invalidità:

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Nel caso di invalidità permanente causata da malattia o infortunio

In questo caso le prestazioni a cui tu IMPIEGATO avresti potenzialmente diritto sono a carico dell’ INPS, l’ente previdenziale obbligatorio.

Ti riporto le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, escludendo i casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).

Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale e l’invalidità è solo quella di tipo permanente.

Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità.

Le rendite dell’Inail non sono soggette a tassazione.

Si precisa che la totale invalidità (100%) non è compatibile con alcuna attività lavorativa.

Esaminando nello specifico le varie percentuali di invalidità:

A) Nel caso in cui l’invalidità fosse del 30%:  
Se si tratta di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Impiegato (30%), darà luogo ad una rendita INAIL piuttosto modesta.
Se si tratta, invece, di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (30%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%).

B) Nel caso in cui l’invalidità fosse del 60%:  
Se si tratta di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Impiegato (60%), darà luogo ad una prestazione INAIL crescente, anche se ancora inferiore rispetto al reddito percepito. Se si tratta, invece, di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (60%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%) e mancano gli anni contributivi minimi (5 anni).

C) Nel caso in cui l’invalidità fosse del 80%:  
Se si tratta di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Impiegato (80%), darà luogo ad una prestazione INAIL ancora più importante, che può essere addirittura superiore  al reddito percepito.
Se si tratta, invece, di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (80%) non darà luogo ad alcuna prestazione INPS in quanto mancano gli anni contributivi minimi (5 anni).

D) Nel caso in cui l’invalidità fosse del 100%:
Se si tratta di infortunio o malattia professionale, l’invalidità totale riconosciuta all’Impiegato (100%), darà luogo ad una rendita INAIL, che corrisponde più o meno al doppio del reddito percepito.
Se si tratta, invece, di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità totale (100%) non darà luogo ad alcuna rendita INPS, ma solo all’assegno di accompagnamento, dato che l’anzianità contributiva deve essere almeno di 5 anni (lui ne possiede 4 anni e 4 mesi).

N.B. La pensione di invalidità da malattia equivale alla pensione di invalidità permanente da infortunio, il cui importo dipende anche dal reddito dichiarato.

E nel caso di morte prematura?
Cosa viene riconosciuto ai tuoi familiari?

In questo caso specifico non ci sono superstiti legittimi, quindi non viene riconosciuto nulla.

Tabella sintetica finale

  • Dipendente/Impiegato
  • Reddito annuo imponibile: € 23.400

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(*) Assegno di accompagnamento: a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui netti.

N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 4 anni e 4 mesi.

Considerazioni

Nell’esempio esaminato risulta immediatamente chiaro quanto la situazione possa definirsi drammatica; con soli 4 anni e 4 mesi di attività lavorativa dovremmo augurarci che tu, GIOVANE IMPIEGATO, ti faccia male per cause di servizio e questo è davvero assurdo!!!

Come si evince dai dati riportati in tabella, nelle altre situazioni è prevista solo la prestazione dell’assegno di accompagnamento per invalidità totale.

Medita su questi dati e sulla tua attuale situazione e decidi di AGIRE per tutelare la tua vita e quella dei tuoi cari in maniera ottimale.

Caro IMPIEGATO, per scoprire come tutelare te e la tua famiglia dai rischi sopra citati e, in più, conoscere la tua situazione pensionistica, CONTATTAMI!!!

STAY TUNED

Paolo Grosso – Assicuratore –

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